Famiglia di fatto e unioni civili

Famiglia di Fatto e Unioni Civili

Unioni Civili Famiglia di Fatto. La Famiglia di Fatto, ovvero le relazioni tra persone legate da vincoli di affetto e convivenza stabile, sono tutelate dalla legge italiana anche in assenza di matrimonio.

Le unioni civili, regolamentate dalla legge Cirinnà del 2016, consentono alle coppie formate da persone dello stesso sesso di godere degli stessi diritti e doveri previsti per il matrimonio. Inoltre, i contratti di convivenza possono essere stipulati per disciplinare i rapporti tra i conviventi e registrati presso gli uffici anagrafici.

Tuttavia, la tutela dei partners nella famiglia di fatto, è limitata ad alcuni aspetti specifici, come la tutela risarcitoria, la prosecuzione del contratto di locazione in capo al convivente superstite in caso di morte dell’altro e la tutela di doveri di tipo sociale.

Per quanto riguarda la protezione dei conviventi maltrattati, l’Ordine di Protezione consente di ottenere l’allontanamento del maltrattante, con un eventuale sostegno economico.

In presenza di prole minorenne, nell’ambito di una famiglia di fatto, per ottenere il rilascio di un documento valido per l’espatrio sia del genitore che dello stesso minore è necessario l’assenso dell’altro genitore. In mancanza, si dovrà ricorrere al Giudice Tutelare. Inoltre, tali documenti possono essere revocati se il titolare risulta inadempiente ai propri obblighi economici.

La separazione

Quando la famiglia di fatto si frantuma e cessa la convivenza a causa di un disaccordo tra i partner, non esiste nessun obbligo o diritto reciproco.

Se nel corso della convivenza sono stati acquistati oggetti, mobili o altro, ogni bene, dopo la separazione sarà di appartenenza di chi lo ha pagato, anche se sono stati acquistati relativi a oggetti utilizzati in comune o di beneficio comune.

Lo stesso vale per la casa nella quale la coppia ha vissuto insieme. Il convivente che non è proprietario dell’immobile e che non ha nessun diritto di godimento, ad esempio, un affitto, viene considerato alla stregua di un ospite, e non è in grado di vantare nessun diritto sull’utilizzo della casa stessa.

Sempre in caso di cessazione della convivenza a causa di disaccordi tra i due, in presenza di figli minorenni ognuno dei conviventi si può rivolgere al Tribunale per i minorenni, in modo che vengano stabiliti: il loro affidamento, il diritto di visita, l’assegno necessario al loro mantenimento e il luogo nel quale devono abitare, vale a dire l’assegnazione della casa familiare.

L’altro motivo per il quale può cessare la convivenza in una famiglia di fatto, è la morte di uno dei due partner. Se il partner muore per cause naturali, al convivente non spetta nessun diritto successorio, se non esiste un testamento che nomina il compagno o la compagna erede. Se la morte è stata provocata da una terza persona, il convivente superstite avrebbe diritto al risarcimento del danno.

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Rachele Luciani
L’Avv. Rachele Luciani si occupa del diritto di famiglia e delle persone, con riferimento ai rapporti tra genitori e figli, a quelli personali e patrimoniali tra coniugi e/o conviventi, al riconoscimento e al disconoscimento della paternità, alle cause di separazione e divorzio, alle procedure di affidamento dei minori e alla protezione contro gli abusi e la violenza.